Negligenza medica: libertà degli Stati nella scelta del procedimento da avviare

Gli Stati possono scegliere di avviare un procedimento di carattere civile e non penale nei casi in cui l’errore medico non sia stato commesso con dolo. Lo ha precisato la Corte europea nella sentenza del 22 maggio CASE OF GRAY v. GERMANY con la quale la Corte ha stabilito il margine di discrezionalità concesso agli Stati per assicurare il pieno rispetto dell’articolo 2 della Convenzione europea che assicura il diritto alla vita, occupandosi anche dei profili procedurali. Alla Corte si erano rivolti i due figli di un cittadino inglese il quale viveva in Germania. In questo Stato era stato inviato un medico indicato da una società di assicurazione. Il medico, però, aveva sbagliato farmaco con conseguenze fatali per l’uomo. In Inghilterra era stato avviato un procedimento penale e a seguito di una richiesta inviata in Germania anche le autorità tedesche avevano iniziato l’azione penale. Che aveva condotto alla condanna del medico. Ad avviso dei figli la pena era stata troppo lieve. Ma la Corte europea non ha ritenuto violato l’articolo 2 chiarendo che rientra nella discrezionalità degli Stati la possibilità di scegliere un determinato procedimento. Ciò che conta è che venga assicurato un accertamento della responsabilità attraverso un’inchiesta indipendente. Così come non costituisce una violazione il mancato coinvolgimento delle vittime nel procedimento e la decisione di non consegnare il medico alle autorità inglesi per lo svolgimento di un procedimento in Inghilterra.

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