Ne bis in idem solo se il provvedimento sanzionatorio amministrativo è definitivo

Per far scattare il ne bis in idem nel caso di sanzioni penali e amministrative che, nella sostanza, sono penali, è necessario che il provvedimento sanzionatorio amministrativo sia definitivo. Lo ha precisato la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 38134/16 depositata il 14 settembre (38134). La Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Asti in base alla quale non si doveva procedere nei confronti dell’imputato per il reato di omessa dichiarazione dell’IVA in quanto sussisteva un’identità degli addebiti mossi in sede amministrativa e penale. Il Tribunale aveva ritenuto applicabile l’articolo 649 c.p.p., tenendo conto delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, mentre non aveva ritenuto necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale. La Cassazione, però, non ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non ostativa all’applicabilità diretta dell’articolo 649 c.p.p. la mancanza di prova circa la definitività del provvedimento sanzionatorio amministrativo. Si tratta, invece, – osserva la Suprema Corte – di un elemento indispensabile per applicare il principio del ne bis in idem. Di conseguenza, “in assenza di prova della definitività del procedimento amministrativo o della irrevocabilità della sentenza tributaria eventualmente intervenuta sulla vicenda, non ricorrono le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 649 c.p.p.”. La Cassazione ha poi escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue o un rinvio alla Corte costituzionale perché è intervenuta la prescrizione.

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