Modifiche alla legge sul mandato di arresto europeo: più garanzie per il contumace

Dal 23 marzo in vigore il Decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio che recepisce la decisione quadro 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009 che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (2009:299). Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo, apporta modifiche all’articolo 19 della legge n. 69/2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri. In particolare, nei casi in cui il mandato di arresto europeo è stato emesso ai  fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di  sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l’interessato non è comparso personalmente nel processo, la corte di appello competente può procedere in ogni caso alla consegna se il certificato attesta le condizioni elencate come la citazione tempestiva dell’interessato o la presenza di un difensore.

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