E’ in vigore, dal 28 dicembre 2022, il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022 n. 191, che modifica il decreto n. 394/1999 in attuazione dell’articolo 22 della legge del 7 aprile 2017 n. 47 (legge Zampa) recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (minori stranieri non accompagnati). Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2022, modifica, con grave ritardo, il regolamento di attuazione richiesto dal Testo unico sull’immigrazione con riguardo ai permessi di soggiorno dei minori e chiarisce le modalità di conversione dei permessi nel momento in cui il minore raggiunga la maggiore età.
In particolare, è precisato che il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato può essere convertito, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. In questi casi, la richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con il quale è negata la sospensione del provvedimento impugnato o entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto. Cambiamenti anche sul piano degli organi competenti a trattare i minori stranieri non accompagnati con l’attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze prima affidate al Comitato per i minori stranieri. Il Ministero, nell’adozione del parere sul permesso di soggiorno, sarà tenuto a una valutazione caso per caso. E’ altresì previsto il rilascio del permesso di soggiorno per assicurare l’integrazione del minore straniero non accompagnato nel caso in cui il tribunale per i minorenni abbia disposto l’affidamento ai servizi sociali, per il periodo stabilito dall’autorità giudiziaria e, in ogni caso, non oltre il ventunesimo anno di età.
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