Il Parlamento europeo, con due risoluzioni approvate il 12 marzo, spinge verso l’adozione di nuovi strumenti in grado di tutelare i consumatori anche dando il via a una piattaforma web online che serva a risolvere le controversie con i consumatori. In particolare, con la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (controversie online dei consumatori) gli eurodeputati hanno approvato un testo che porterà in tempi rapidi all’adozione di un regolamento che con mezzi efficienti consentirà una soluzione delle controversie a basso costo con riguardo alle vendite di beni e alla fornitura di servizi. I consumatori residenti nell’Unione potranno così avvalersi di forme di reclamo in via elettronica con un evidente taglio dei costi. Si tratta di un regolamento sulla risoluzione delle controversie online (ODR) che introduce una piattaforma web in tutte le lingue dell’Unione gestita dalla Commissione europea e accessibile sul portale “Your Europe”. Il regolamento, che non pregiudica la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale prevede moduli di reclamo standard. Secondo il relatore Thun questo meccanismo farà aumentare la fiducia dei consumatori nel commercio via web.
Sempre ieri il Parlamento Ue ha approvato una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori). Il testo contiene nuove norme Ue sui sistemi alternativi di soluzione delle controversie (ADR) che puntano a inserire organismi ADR in ogni settore economico. Previste anche nuove regole per assicurare l’imparzialità dei mediatori (Risoluzione delle controversie). Il sistema attuale di fatto ostacola il ricorso all’ADR che invece dovrebbe essere applicata su larga scala, pur tenendo conto che nei casi che comportano un conflitto di leggi in cui la legge applicabile alla vendita sia determinata dal regolamento n, 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) la soluzione imposta dall’organismo ADR “non dovrebbe avere l’effetto di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni cui non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legislazione dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente”. E’ inoltre previsto che il tentativo di dirimere una controversia attraverso procedure ADR, il cui esito non sia vincolante, non impedisca “di avviare un procedimento giudiziario in relazione a tale controversia in ragione della scadenza dei termini di prescrizione o decadenza nel corso della procedura ADR”.
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