Matrimonio telematico: nessuna contrarietà all’ordine pubblico

Il matrimonio contratto in via telematica secondo la legge straniera, tra un’italiana e un pakistano, supera il vaglio del limite dell’ordine pubblico. Di conseguenza, anche se i coniugi non sono presenti contestualmente nel luogo di celebrazione del matrimonio l’atto è valido. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 15343 depositata il 25 luglio 2016 (15343_07_2016). La vicenda aveva preso il via dal no opposto dall’ufficiale dello stato civile alla trascrizione per contrarietà all’ordine pubblico dell’atto di matrimonio tra i due richiedenti, sposatisi in via telematica. L’assenza della contestuale presenza dei nubendi impediva la configurazione di un matrimonio valido. Una tesi non condivisa dal tribunale adito dalla coppia e dalla Corte di appello. Il ministero dell’interno ha così impugnato la decisione dinanzi alla Cassazione che, però, ha confermato il giudizio della Corte di appello. Per la Suprema Corte, infatti, il matrimonio risulta valido ai sensi dell’articolo 28 della legge 218/1995 perché, quanto alla forma, è stato contratto secondo la legge del luogo di celebrazione del matrimonio e secondo la legge di uno dei due coniugi al momento della celebrazione. Ad accogliere una tesi diversa, si dovrebbe ritenere una contrarietà all’ordine pubblico tutte le volte in cui la legge straniera ha una disciplina diversa da quella italiana. Tra l’altro – osserva la Cassazione – il giudizio circa la compatibilità con l’ordine pubblico deve essere effettuato tenendo conto unicamente del nucleo essenziale dei valori dell’ordinamento italiano la cui deroga non è consentita “nemmeno dal legislatore ordinario interno” che non può  “modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili”. Tra l’altro, il limite dell’ordine pubblico opera solo con riguardo agli effetti dell’atto straniero, senza che sia previsto un sindacato contenutistico o di merito. A ciò si aggiunga che il matrimonio inter absentes è, seppure in via eccezionale, previsto nell’ordinamento italiano (articolo 111 del codice civile) e già in passato la Suprema Corte ha ammesso il ricongiungimento familiare di un coniuge che aveva contratto il matrimonio telefonico in presenza di testimoni.

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