La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Paradiso e Campanelli depositata il 24 gennaio, dà ragione all’Italia e sancisce la conformità alla Convenzione della misura con la quale le autorità nazionali hanno deciso l’allontanamento del bambino dai genitori che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata all’estero (ricorso n. 25358, CASE OF PARADISO AND CAMPANELLI v. ITALY). Strasburgo ha ribaltato il giudizio della Camera (che, invece, aveva condannato l’Italia) e ha affermato la conformità di provvedimenti che, in via di fatto, negano il riconoscimento del legame genitoriale con il figlio nato dalla tecnica dell’utero in affitto all’estero, vietata in Italia dalla legge n. 40/2004. A rivolgersi alla Corte una coppia di cittadini italiani che, dopo aver provato varie volte ad avere un figlio e dopo una lunga attesa per l’adozione, aveva deciso di ricorrere alla maternità surrogata in Russia, Paese nel quale quella pratica è ammessa. Il neonato era stato registrato a Mosca come figlio della coppia, ma i due ricorrenti, rientrati in patria, non erano riusciti ad ottenere la trascrizione dell’atto di nascita nell’ufficio di stato civile anche perché il consolato italiano aveva segnalato la presenza di alcuni dati falsi nel fascicolo e questo aveva determinato l’apertura di un procedimento penale per alterazione dello stato civile. Era stata avviata, dopo l’allontanamento del bimbo, anche la procedura di adozione. Dopo diverse azioni sul piano interno, la coppia si è rivolta a Strasburgo. La Camera aveva dato ragione ai coniugi, ma la Grande Camera ha ribaltato il giudizio e ha escluso la violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea che assicura il diritto al rispetto della vita privata. Prima di tutto, Strasburgo ha tenuto a precisare che al centro del ricorso non è la trascrizione dell’atto di nascita ma la misura di allontanamento del minore. Ed invero, se è indiscutibile che la coppia aveva stretto legami familiari con il bimbo nel momento immediatamente successivo alla nascita è anche vero che il rapporto era stato di breve durata (circa 8 mesi). Non solo. La coppia e il bimbo non avevano legami biologici ed era evidente l’incertezza del vincolo sotto il profilo giuridico. Di qui la conclusione della Grande Camera secondo la quale non sussistono le condizioni per configurare un diritto alla vita familiare. E’ vero che conta la qualità dei rapporti e non la quantità, ma la durata è un elemento rilevante che deve essere preso in considerazione. Così, la vicenda è stata esaminata solo con riguardo al diritto al rispetto della vita privata. Incontestabile l’ingerenza in tale diritto nel momento in cui le autorità nazionali hanno deciso di allontanare il bimbo. Detto questo, però, la Corte ritiene che l’ingerenza era necessaria in una società democratica, proporzionale e frutto di un’attenta valutazione dei diversi interessi in gioco. L’ingerenza, infatti, era prevista dalla legge che vieta la maternità surrogata e le autorità nazionali hanno preso una decisione solo dopo aver accertato che il bimbo non avrebbe sofferto un danno irreparabile. D’altra parte – osserva Strasburgo – gli Stati hanno una competenza esclusiva nel riconoscere i legami tra genitori e figli sotto il profilo giuridico, con la possibilità di scegliere di tutelare il vincolo solo nel caso di legami biologici o di adozione.
E’ vero che l’allontanamento e la dichiarazione di stato di abbandono del minore hanno avuto un impatto sui ricorrenti, ma le autorità italiane hanno giustamente messo in primo piano il bambino, escludendo danni irreparabili a seguito dell’allontanamento. Inoltre, lasciare il bambino con i due ricorrenti avrebbe comportato la legalizzazione di una situazione in contrasto con regole di rilievo nell’ordinamento italiano. Raggiunto così un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco ed esclusa la violazione della Convenzione.
Si vedano, tra gli altri, i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/nei-casi-di-maternita-surrogata-no-al-limite-dellordine-pubblico-se-contrasta-con-linteresse-superiore-del-minore.html, http://www.marinacastellaneta.it/blog/maternita-surrogata-come-regolare-gli-accordi-transnazionali.html e http://www.marinacastellaneta.it/blog/maternita-surrogata-allestero-senza-reato-si-alla-trascrizione-dellatto-di-nascita.html.
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