La Corte di cassazione francese, prima sezione civile, con la sentenza n. 824 del 5 luglio 2017 (Arrêt n° 824 du 05 juillet 2017 (15-28.597) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2017:C100824 | Cour de cassation) ha dato il via libera, seppure in modo parziale, alla trascrizione di un atto di nascita ottenuto all’estero a seguito di maternità surrogata. In particolare, la Suprema Corte ha ammesso la trascrizione con solo riguardo alla designazione del padre escludendo, invece, la madre non biologica. La coppia, di cittadinanza francese, aveva avuto due figlie in California facendo ricorso alla maternità surrogata e aveva chiesto la trascrizione dell’atto di nascita nel registro di stato civile consolare, ma il procuratore della repubblica si era opposto e il Tribunale di Nantes aveva condiviso la sua posizione. La vicenda è poi arrivata in Cassazione.
La legge francese – osserva la Suprema Corte – vieta la maternità surrogata, divieto che non è in sé incompatibile con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Detto questo, però, va tenuto conto che l’interesse superiore del minore richiede che sia trascritto sui registri di stato civile francese l’atto di nascita regolamente formatosi all’esterno. Pertanto, proprio alla luce di tale principio, la Cassazione non ha condiviso la scelta del Tribunale di grande istanza di Nantes che aveva negato la trascrizione e ha disposto la trascrizione parziale con riguardo unicamente al padre e non alla madre. Questa scelta, per la Suprema Corte non comporta una compromissione sproporzionata al’indicato diritto garantito dalla Convenzione perché il minore continua a vivere in famiglia e l’unico limite è che non ha un certificato di nascita francese. Senza dimenticare la possibilità di ricorrere all’adozione.
Si vedano il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/maternita-surrogata-la-grande-camera-da-ragione-allitalia.html
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