Market abuse e ne bis in idem: la parola a Lussemburgo

Spetterà alla Corte di giustizia dell’Unione europea chiarire se il principio del ne bis in idem, fissato dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali UE, come interpretato dall’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, impedisca la celebrazione di un procedimento amministrativo che ha ad oggetto la condotta illecita di manipolazione del mercato se il soggetto ha già subito una condanna penale definitiva. La Corte di cassazione, sezione tributaria civile, con ordinanza interlocutoria n. 20675/16 del 13 ottobre 2016 ha sospeso il procedimento e passato la questione alla Corte di giustizia Ue (1_20675_2016), già investita di un rinvio pregiudiziale sul principio in oggetto (http://www.marinacastellaneta.it/blog/rinvio-pregiudiziale-alla-corte-ue-sul-ne-bis-in-idem.html).

Il ricorso in Cassazione era stato presentato dal destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte della Consob per market abuse. La Corte di appello di Roma aveva confermato la misura, pur riducendo l’entità della multa. Al tempo stesso, il ricorrente, per gli stessi fatti, aveva subito un processo penale che si era concluso con un patteggiamento e una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione. I giudici della Cassazione avevano sollevato una questione di legittimità costituzionale, ma la Consulta aveva dichiarato il ricorso inammissibile. Così, la Cassazione ha posto la questione pregiudiziale alla Corte Ue che dovrà chiarire se la mancata previsione dell’allargamento del principio del ne bis in idem anche ai rapporti tra sanzione penale e amministrativa di natura penale sia conforme “ai principi unionali” e, in particolare, all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali e se il giudice nazionale possa applicare “direttamente i principi unionali in relazione al principio del ne bis in idem”.

Si vedano i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/ne-bis-in-idem-e-cedu-la-cassazione-conferma-il-no-alla-disapplicazione.html e http://www.marinacastellaneta.it/blog/ordinanza-della-corte-ue-sul-ne-bis-in-idem.html

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