Mandato di arresto europeo e calcolo dei termini: una pronuncia della Cassazione

Un provvedimento di un’autorità giudiziaria straniera che è esercizio della sovranità del Paese richiedente non può essere oggetto di impugnazione dinanzi all’autorità giudiziaria italiana. E questo anche quando si tratti di un mandato di arresto europeo ai fini dell’esecuzione della pena. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con sentenza depositata il 1° marzo 2013 (n. 10054, MAE) che ha colto l’occasione per precisare che il termine fissato per l’efficacia della misura cautelare disposta in questo caso dalla Polonia decorre dal momento in cui “la persona richiesta in consegna viene posta concretamente a disposizione dell’autorità giudiziaria dello Stato emittente”, senza che rilevi la custodia in Italia che, al limite, può essere computata nel calcolo della pena da scontare. Nell’esecuzione dei mandati di arresto europei, a differenza dell’estradizione, non è richiesta alcuna valutazione politica. A seguito della pronuncia sulla consegna, quindi, si instaura una fase meramente esecutiva nella quale non vengono in rilievo misure cautelari.

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