Mandato di arresto europeo: celerità sì ma non a discapito delle garanzie

D’accordo sulle esigenze di celerità nell’esecuzione di un mandato di arresto europeo, ma senza sacrificare sull’altare della speditezza i diritti dei destinatari del provvedimento di consegna. E’ la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, a stabilirlo con la sentenza n. 48943/14 depositata il 10 dicembre 2015 (48943). A impugnare l’ordinanza della Corte di appello di Brescia che dava il via libera alla consegna, un cittadino rumeno, il quale aveva dato il suo consenso alla consegna al momento dell’arresto, ma non aveva partecipato all’udienza camerale con la quale la Corte di appello aveva emanato il provvedimento di consegna. Una violazione, secondo il difensore, degli articoli 6, 10 e 13 della legge n. 69/2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri. Sulla questione se sia necessaria la presenza del “ricercato” nell’udienza camerale che porta alla decisione sulla consegna, nei casi in cui al momento dell’arresto l’individuo abbia già dato il suo consenso, non vi è stata alcuna pronuncia della Corte di legittimità, mentre la dottrina si è divisa tra coloro che sostengono la non necessità della presenza all’udienza camerale e coloro secondo i quali, in base al dato letterale dell’articolo 14, comma 4 della legge n. 69 sarebbe necessaria la presenza tanto più che le autorità che raccolgono il consenso fuori dell’udienza e quelle che decidono sulla consegna ed adottano l’ordinanza sono differenti. La Cassazione aderisce a quest’ultima soluzione che non è in alcun modo in contrasto con la decisione quadro. E’ vero, infatti, che l’articolo 14 della decisione in esame prevede il diritto del ricercato all’audizione di un’autorità giudiziaria solo se lo stesso non abbia dato il consenso alla propria consegna, ma il legislatore può rafforzare le garanzie se non è compromessa la celerità complessiva della procedura. Si tratta poi di una forma procedimentale irrinunciabile  con la conseguenza che il provvedimento della Corte di appello deve essere annullato.

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