MAE: l’alcoltest non incide sulla doppia punibilità

Le diverse modalità di rilevamento del tasso alcolemico non hanno alcuna importanza nell’esecuzione del mandato di arresto europeo e sul principio della doppia incriminazione. La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la pronuncia n. 40254/16 depositata il 27 settembre, fornendo chiarimenti sulla decisione quadro 2002/584 relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna (recepita in Italia con legge n. 69/2005), ha respinto il ricorso di un cittadino rumeno, arrestato in Italia, che si opponeva alla sua consegna in Romania (mae-40254). La Corte di appello di Roma aveva dato il via libera alla consegna la cui richiesta era stata trasmessa dalle autorità rumene a quelle italiane per far scontare la pena in patria al condannato, il quale, però, aveva impugnato il provvedimento perché, a suo dire, non era stato tenuto in conto il suo radicamento sul territorio italiano per la sola circostanza che aveva svolto attività lavorativa in nero e perché era stato violato il requisito della doppia punibilità. La Cassazione ha respinto il ricorso come manifestamente infondato rilevando che le diverse modalità di rilevamento del tasso alcolemico tra Italia e Romania non hanno alcun rilievo sulla doppia incriminazione visto che il reato di guida in stato di ebrezza è presente in entrambi gli ordinamenti. La Suprema Corte ha anche stabilito che il condannato non aveva un collegamento in Italia perché non aveva una stabile attività lavorativa, perché moglie e figli vivevano in Romania e perché lui stesso era stato per molto tempo in Patria tant’è che era stato condannato per un reato commesso in Romania.

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