La Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 35879/16 depositata il 31 agosto (35879) è intervenuta a chiarire che il mandato di arresto europeo può essere emesso anche per l’esecuzione degli arresti domiciliari e che il no automatico all’emissione è contrario alla decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri. La Cassazione ha anche delineato i contorni del “vademecum per l’emissione del mandato di arresto europeo” del ministero della giustizia giudicandolo privo di valenza normativa. E’ stato il Procuratore della Repubblica di Brindisi a impugnare l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di emissione di un mandato di arresto europeo avanzata dal pubblico ministero perché per la destinataria, indagata per concorso in reclutamento e favoreggiamento aggravati della prostituzione, era stata prevista ma non eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Gip aveva giustificato il no perché nel Vademecum redatto dal Ministero della giustizia si suggerivano “particolari cautele nell’emanare un mandato di arresto europeo per l’esecuzione della misura domiciliare”.
La Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza considerata come abnorme perché adottata “al di là di qualsiasi previsione processuale”, risultando così avulsa dal sistema. In particolare – osserva la Suprema Corte – la decisione sull’emissione di un mandato di arresto europeo non può essere legata a una valutazione da parte dell’autorità politica perché ha una connotazione esclusivamente giudiziaria. A ciò si aggiunga che la decisione quadro 2002/584 prevede, senza possibilità di fraintendimento, l’emissione di un mandato di arresto non solo nei casi di esecuzione della pena, ma anche per le misure di sicurezza privative della libertà, incluse, quindi, le misure cautelari. Inoltre, l’ordinanza non può basarsi sul Vademecum che è un atto amministrativo senza valenza normativa. Niente di più di una raccomandazione, funzionale a “circoscrivere possibili problematiche in fase di emissione”. La Cassazione poi ritiene errata la stessa interpretazione del vademecum che non preclude l’emissione del mandato di arresto processuale per la misura degli arresti domiciliari, “limitandosi a sensibilizzare il giudice alla massima cautela” se nel Paese di esecuzione non sono previste misure come gli arresti domiciliari, ma solo atti più afflittivi come la custodia in carcere. Nel caso in esame, però, era mancata la verifica e, secondo la Cassazione, era stata adottata “un’inammissibile decisione estremamente ‘prudenziale’, fondata su un atto non vincolante e quindi estraneo al sistema processuale”. Così, l’annullamento dell’ordinanza con rinvio.
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