L’individuazione del giudice competente di uno degli Stati membri nel caso di lesione dei diritti della personalità attraverso il web è stata al centro della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17 giugno (causa C-800/19, C-800:19) con la quale Lussemburgo ha chiarito che se una persona che si considera lesa non è individuabile direttamente o indirettamente dall’articolo diffuso da un giornale, anche su internet, non può essere utilizzato il titolo di giurisdizione fissato dall’articolo 7, n. 2 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles Ibis) che, in caso di illeciti civili dolosi o colposi, consente all’attore di rivolgersi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
Era stato un sopravvissuto ai campi di concentramento di Auschwitz, ritenendosi leso da un articolo pubblicato su un giornale tedesco, accessibile su internet, a rivolgersi al Tribunale di Varsavia, luogo della sua residenza. Il cittadino polacco sosteneva che la sua dignità era stata violata perché nell’articolo era stato indicato il “campo di sterminio polacco di Treblinka”, corretto poi, su richiesta anche di altre vittime, in “campo di sterminio nazista situato nella Polonia occupata”. La Corte di appello di Varsavia ha chiamato in aiuto gli eurogiudici. Per la Corte di giustizia un elemento determinante per procedere all’applicazione dell’articolo 7, n. 2 è la circostanza che il convenuto (in questo caso l’azienda tedesca) possa prevedere il tribunale competente. Il titolo indicato – osserva la Corte – anche per ragioni di economia processuale e buona amministrazione della giustizia, si propone di attribuire la giurisdizione al giudice dello Stato membro che ha un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e il luogo in cui si verifica l’evento dannoso, che include sia il luogo del fatto che ha prodotto il danno, sia quello del luogo in cui il danno si è concretizzato. E’ necessario, però, che sia possibile prevedere il giudice nazionale competente. Di conseguenza, in particolare nei casi di diffamazione o altre violazioni dei diritti della personalità via web, la giurisdizione ai giudici del luogo in cui si trova il centro degli interessi del soggetto che si considera leso può essere attribuita solo se la persona è indicata in modo specifico o è individuabile dal contenuto pubblicato, proprio per evitare che la prevedibilità sia compromessa. Pertanto, in questo caso, il giudice polacco non è competente mentre lo è quello tedesco in base al titolo generale di giurisdizione del domicilio del convenuto.
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