Lussemburgo: gli Stati sono obbligati a rimborsare ai singoli i tributi percepiti in contrasto con il diritto Ue

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con una sentenza del 15 ottobre (causa C-331/13, C-331:13) ha chiarito che se uno Stato effettua il prelievo di un tributo in contrasto con il diritto dell’Unione è tenuto, in base ai Trattati Ue, a rimborsare interamente i tributi percepiti indebitamente. Questo perché – osserva la Corte – il diritto di ottenere la restituzione integrale deriva direttamente dal diritto dell’Unione. Il rinvio pregiudiziale è stato sollevato dai giudici rumeni alle prese con una controversia tra un cittadino rumeno e l’Amministrazione delle finanze pubbliche della città di Sibiu che aveva respinto la domanda di rimborso della tassa sull’inquinamento degli autoveicoli che il cittadino aveva dovuto versare dopo aver acquistato un’autovettura usata, immatricolata per la prima volta in Germania. Per procedere all’immatricolazione in Romania, egli aveva dovuto versare la tassa sull’inquinamento. Aveva poi chiesto il rimborso ma l’istanza era stata respinta perché il rimborso era consentito solo nei casi in cui l’importo fosse stato maggiore rispetto a quello del bollo ambientale. Una procedura contraria al diritto dell’Unione nei casi in la richiesta di tributo risulti in contrasto con il diritto Ue, come era avvenuto nel caso di specie. In una simile situazione, chiariscono gli eurogiudici, il rimborso deve essere effettuato senza limitazioni e, per essere conforme al diritto Ue, deve tenere conto anche degli interessi persi dal cittadino.

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