Il Sottocomitato Onu per la prevenzione della tortura, istituito con il Protocollo del 2002 alla Convenzione ONU del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, ha pubblicato il General Comment n. 1 sulla nozione di privazione della libertà (CAT/OP/GC/1, General Comment n. 1). L’articolo 4 del Protocollo addizionale impone agli Stati l’adozione di misure preventive, di stabilire meccanismi interni per i controlli e di consentire le visite del Sottocomitato nei luoghi in cui le persone sono private della libertà su ordine della pubblica autorità. Il par. 2 dell’articolo 2 chiarisce che per privazione della libertà s’intende “ogni forma di detenzione o di imprigionamento, o l’internamento di una persona in uno stabilimento pubblico o privato di sorveglianza del quale non è autorizzata ad uscire a suo piacimento, ordinato da un’autorità giudiziaria o amministrativa o da qualunque altra pubblica autorità”. Con il General Comment, diffuso il 1° luglio, il Sottocomitato vuole assicurare un’applicazione uniforme delle regole, soprattutto con riguardo alle nozione cardine nell’attuazione effettiva del Protocollo e della Convenzione. Precisato che la nozione di “luogo di privazione della libertà” va intesa in senso ampio e che, quindi, un’interpretazione restrittiva sarebbe contraria al dovere di interpretare i trattati in buona fede ai sensi della Convenzione di Vienna, il Sottocomitato ha evidenziato che vi è una convergenza dei diversi organismi attivi in relazioni a specifiche convenzioni (tra gli altri, il Comitato sui diritti delle persone con disabilità, il Comitato sui diritti del fanciullo, il Comitato sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti) nonché della Corte europea dei diritti dell’uomo (che ha incluso anche la situazione dei migranti nelle strutture di accoglienza e sulle navi) e della Corte interamericana dei diritti dell’uomo nell’applicare in modo ampio la nozione di luoghi in cui si verifica una privazione di libertà personale. Nel documento, a tal proposito, è anche specificato che la privazione della libertà è legata non solo alla circostanza che una persona abbia il diritto di andarsene da quel luogo, ma anche alle situazioni in cui una persona possa esercitare tale diritto de jure, ma non possa farlo in via di fatto, senza rischiare gravi violazioni dei diritti umani. Il Sottocomitato ha deciso di non fornire un elenco esaustivo dei luoghi di privazione della libertà per evitare applicazioni restrittive e ha affermato che tutti i luoghi sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato, comunque denominati e in relazione a qualunque contesto – migratorio, sanitario, amministrativo o di altro tipo – possono essere considerati, in talune circostanze, come luoghi in cui si verifica una privazione della libertà personale. Pertanto, detti luoghi devono così essere sottoposti a un regolare monitoraggio indipendente anche da parte dei Meccanismi nazionali di prevenzione individuati in base al Protocollo. In ultimo, sono definite le nozioni di istigazione, incitamento e acquiescenza da parte dello Stato nei casi in cui si verifichino tali privazioni.
Il General Comment è stato redatto dopo numerose consultazioni con stakeholders e rappresentati degli Stati (qui tutti gli interventi https://www.ohchr.org/en/events/events/2023/8th-june-2023-day-general-discussion-draft-general-comment-subcommittee).
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