L’opposizione all’ingiunzione europea non implica l’accettazione della giurisdizione del giudice di uno Stato membro.

L’opposizione di un debitore all’ingiunzione europea emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non implica un’accettazione di competenza ai sensi del regolamento n. 44/2001 e non produce effetti diversi da quelli previsti dal regolamento n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Tanto più che il modulo standard F allegato al regolamento per presentare l’opposizione non contiene una parte per eccepire l’incompetenza dei giudici dello Stato membro in cui è stato emesso il provvedimento. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 13 giugno 2013 (causa C-144/12, Goldbet, Anteprima di “CURIA – Documenti”). Questi i fatti. Una società con sede in Austria aveva concluso un contratto con un cittadino italiano il quale si doveva occupare della diffusione e dell’incasso delle scommesse in Italia. La società Goldbet sosteneva che non era stato rispettato il contratto e aveva chiesto alle autorità competenti austriache l’emissione di un’ingiunzione di pagamento alla quale il debitore si era opposto. Il procedimento era così passato a un altro giudice per l’avvio del processo civile ordinario. In questa sede il debitore aveva eccepito l’incompetenza dei giudici austriaci. Per la società creditrice, invece, poiché il debitore non aveva proposto alcuna questione di competenza quando si era opposto all’ingiunzione non poteva più essere sollevata una questione di giurisdizione. La Cassazione austriaca ha chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia Ue secondo la quale in base al regolamento n. 1896/2006 il convenuto utilizzando la modulistica annessa al regolamento può opporsi all’ingiunzione senza sollevare la questione di giurisdizione. Questo non implica, di conseguenza, un’accettazione tacita del giudice che ha emesso l’ingiunzione europea. L’opposizione, infatti, secondo il regolamento non sottende in alcun modo una comparizione con accettazione tacita ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 perché ciò comporterebbe un’estensione degli effetti dell’opposizione previsti dal regolamento. Né ha rilievo la circostanza che nell’opposizione all’ingiunzione siano stati presentati anche motivi di merito perché questo serve solo a spiegare le ragioni dell’opposizione e non implica un’accettazione della giurisdizione del giudice di uno Stato membro. Pertanto, il debitore che si è opposto all’ingiunzione potrà sollevare l’eccezione di incompetenza ai sensi del regolamento n. 44/2001 nel nuovo procedimento ordinario.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/modificati-gli-allegati-del-regolamento-ue-sullingiunzione-di-pagamento.html

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *