L’obbligo di iscrizione all’Ordine degli avvocati dello Stato ospitante compatibile con il diritto Ue

La Corte di giustizia Ue interviene nuovamente sull’esercizio della professione legale in uno Stato membro diverso da quello di origine. E lo fa salvaguardando le prerogative degli ordini professionali. Con la  sentenza Ebert (causa C-359/09, Ebert), depositata il 3 febbraio 2011, infatti, i giudici Ue hanno stabilito che gli ordini degli avvocati possono imporre ai legali di uno Stato membro che vogliono esercitare l’attività nello Stato ospitante con il titolo di avvocato di questo Paese di essere iscritti all’ordine degli avvocati dello Stato ospitante. A Lussemburgo si erano rivolti i giudici ungheresi alle prese con una controversia tra un avvocato tedesco, membro dell’Ordine degli avvocati di Dusseldorf e le autorità ungheresi. Il legale, che viveva da tempo in Ungheria, dove aveva acquisito anche la laurea in giurisprudenza, esercitava in uno studio ungherese ed era stato ammesso all’albo dei giuristi europei. Gli era stata negata, però, la possibilità di utilizzare il titolo ungherese “ügyvéd”  perché non era membro dell’ordine degli avvocati. Il diniego era stato impugnato dal legale e la Corte di appello ungherese, prima di decidere, si è rivolta alla Corte di giustizia. Che ha, di fatto, dato ragione alle autorità ungheresi. Per la Corte, infatti, le direttive 89/48 (sostituita dalla 2005/36) e 98/5 volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, che si completano prevedendo due modalità di accesso alla professione di avvocato in uno Stato membro ospitante con il titolo di tale Stato, impongono all’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine la sottoposizione “alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale di tale Stato membro”. Di conseguenza, gli ordini possono imporre a chiunque eserciti la professione di avvocato il rispetto di regole “giustificate dal pubblico interesse, come le norme in tema di organizzazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità” e quindi stabilire che per esercitare con il titolo di avvocato dello Stato membro ospitante il legale sia obbligatoriamente membro dell’ordine degli avvocati di tale Stato.

1 Risposta

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *