La richiesta di sospensione di un procedimento sulle misure provvisorie in vista del divorzio, per tentare un regolamento amichevole con il convenuto, non incide sulla litispendenza del procedimento. E’ il principio stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con ordinanza del 16 luglio relativa alla causa C-507/14 (C-507:14). Il rinvio pregiudiziale è stato sollevato dalla Corte Suprema portoghese adita da un marito che chiedeva l’affidamento dei figli, allontanati dalla madre dalla casa familiare fissata a Lisbona. In precedenza, la donna aveva avviato la procedura di separazione in Spagna e richiesto alcune misure provvisorie, ma aveva chiesto la sospensione del procedimento provando a ragggiungere un accordo amichevole con il marito. Fallito questo tentativo, la donna aveva ripreso l’azione in Spagna. Il marito aveva eccepito l’esistenza del procedimento in Portogallo ma, ad avviso dei giudici spagnoli, poiché la richiesta di misure provvisorie era stata introdotta prima in Spagna, la giurisdizione era di tale Stato.
L’uomo aveva continuato il procedimento in Portogallo i cui giudici, alla luce del regolamento n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale che abroga il regolamento n. 1347/2001, si erano dichiarati incompetenti e avevano anche respinto la richiesta di sollevare la questione pregiudiziale a Lussemburgo. In ultimo, invece, la Corte suprema ha sollevato la questione che verte, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 16 del regolamento. In base a tale disposizione, l’autorità giurisdizionale “si considera adita: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto; o b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale”. La Corte di Lussemburgo, per chiarire la nozione di litispendenza e il momento in cui un’autorità giurisdizionale si considera adita, si rifà al regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, sostituito, dal 15 gennaio 2015, dal regolamento n. 1215/2012. Nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte sottolinea che l’uomo non aveva contestato la regolarità della notificazione della domanda di misure provvisorie preliminari alla richiesta del divorzio, seppure intervenuta dopo la domanda di ripresa della procedura da parte della donna. A ciò si aggiunga – scrive la Corte – che è irrilevante, per chiarire la data in cui una giurisdizione è adita, che si sia verificata una sospensione della procedura a meno che non si dimostri una negligenza da parte dell’attore. E’ evidente che, nel caso di specie, la donna non era stata negligente ma aveva cercato un accordo amichevole con il marito in linea con lo stesso regolamento Ue. La domanda di sospensione presentata dalla donna aveva, quindi, un fine previsto dalla stessa normativa Ue e non ha inciso sull’individuazione della data di comparizione da parte del giudice spagnolo. Pertanto, per gli eurogiudici, la giurisdizione spagnola si può considerare adita correttamente ai sensi dell’articolo 16 del regolamento nel momento in cui è stato depositato l’atto introduttivo anche se la procedura è sospesa su istanza del ricorrente senza che ciò sia notificato al convenuto. A condizione, però, che l’attore prenda successivamente le misure necessarie affinché l’atto sia notificato al convenuto.
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