Limiti di età e adozione del maggiorenne: per la Cassazione necessaria l’interpretazione conforme all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Le norme interne relative all’adozione del maggiorenne, che impongono un divario minimo di età di 18 anni tra adottante e adottato, devono essere interpretate in modo conforme all’articolo 30 della Costituzione e all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza n. 7667 depositata il 3 aprile 2020 (7667 adozione) con la quale è stato accolto il ricorso di due coniugi, uno dei quali voleva adottare la figlia della convivente. A causa della mancanza del requisito dell’età minima fissato dall’articolo 291 del codice civile, malgrado l’adottanda fosse orfana di padre dall’età di 6 anni e vivesse con il convivente della madre da oltre 20 anni, l’istanza era stata respinta dal Tribunale di Modena e dalla Corte di appello di Bologna solo perché la differenza di età era di 17 anni e 4 mesi e non di 18. Un verdetto ribaltato dalla Cassazione che ha evidenziato il mutato contesto sociale della norma e del limite di età che ha assunto una valenza solidaristica. Il limite di 18 anni – osserva la Cassazione – è “un ostacolo rilevante ed ingiustificato all’adozione dei maggiorenni, un’indebita e anacronistica ingerenza dello Stato nell’assetto familiare in contrasto con l’art. 8 Cedu, interpretato nella sua accezione più ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata”. La Corte europea, infatti, nell’interpretare l’art. 8 ha stabilito che nei casi in cui è accertata l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve adottare misure in grado di permettere lo sviluppo di detto legame. Un’affermazione che, d’altra parte, è in linea con l’art. 30 della Costituzione che mira a tutelare l’unità familiare. Pertanto, per la Cassazione, si è ormai formato “un diritto vivente che legittima un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c.”, che tiene conto anche della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Di qui la “rivisitazione storico-sistematica dell’istituto”, con la conseguenza che vanno considerate le circostanze del singolo caso e tutelate le situazioni familiari consolidate nel tempo, anche quando il limite di età non è rispettato.

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