Limite dell’ordine pubblico e delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio

Non si applica il limite dell’ordine pubblico nei casi in cui una parte chiede di impedire la dichiarazione di efficacia di una sentenza del Tribunale ecclesiastico che ha disposto la nullità del matrimonio a causa delle condizioni psichiche di uno dei coniugi. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 13883/15 (13883:15) ha respinto il ricorso di una donna che si opponeva alla delibazione della sentenza ecclesiastica ritenendo che il provvedimento sarebbe stato contrario all’articolo 64 della legge n. 218 del 1995 in quanto in contrasto con l’ordine pubblico nella parte in cui non era stato tenuto in conto l’affidamento legittimo della donna nella decisione sulla nullità. Una posizione non condivisa dalla Cassazione che, prima di tutto, ha precisato che non sono applicabili i principi fissati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16379 del 2014 sia perché non era stata eccepita tempestivamente la convivenza coniugale come causa ostativa al riconoscimento della sentenza canonica sia perché la durata del vincolo era stata inferiore a quella minima, indicata dalla Suprema Corte in tre anni. La causa di nullità era costituita dall’incapacità psichica di dare il consenso effettivo al matrimonio e, quindi, non può essere applicato il limite dell’ordine pubblico “relativo all’affidamento incolpevole dell’altro coniuge”.

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