Sull’individuazione del giudice competente e, in particolare, sull’individuazione dei criteri da applicare per stabilire la giurisdizione del giudice, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 26422 depositata il 13 settembre, ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (26422 giurisdizione).
La controversia aveva al centro una società turca che si era opposta al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma per il pagamento di 230.000 euro a vantaggio di un’altra società, sostenendo che il giudice italiano non fosse competente. La Corte di appello aveva respinto l’eccezione della società turca che si è così rivolta alla Suprema Corte sostenendo che il giudice italiano non fosse competente in una controversia in cui una società straniera, non appartenente a uno Stato dell’Unione europea, fosse stata citata in giudizio da una società italiana. La questione – scrive la Seconda Sezione – è incentrata sull’articolo 3, n. 2 della legge n. 218/1995 perché si tratta di accertare se il rinvio effettuato da tale norma alla Convezione di Bruxelles “sia o meno chiuso rispetto alle modifiche apportate ad essa prima dal regolamento n. 44/2001 e poi dal regolamento n. 1215/2012”. L’indicata disposizione, infatti, dispone che se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dalle sezioni n. 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, anche se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente quando si tratta di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.
La Seconda Sezione dà conto della sentenza della Sezioni Unite n. 15748/19 e ancora prima del principio enunciato con la sentenza n. 22239/2009 secondo le quali il rinvio effettuato dall’articolo 3, n. 2 della legge n. 218/1995 attiene esclusivamente alla Convenzione di Bruxelles, ma osserva che tale orientamento è stato superato dalle Sezioni Unite a partire dalla sentenza n. 18299/2021, ripresa anche in altre pronunce. Malgrado le diverse pronunce delle Sezioni Unite, la Seconda Sezione ritiene che la questione in esame non sia ancora consolidata e, quindi, in ragione del “notevole rilievo teorico e pratico, che ha suscitato reazioni anche critiche in dottrina” ha deciso di investire nuovamente le Sezioni Unite.
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