Legge europea: novità nella cooperazione giudiziaria civile e penale

In vigore dal 23 luglio la legge 7 luglio 2016 n. 122 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Legge europea 2015-2016”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’8 luglio (legge europea). Obiettivo principale chiudere le 16 procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea e andare avanti con l’attuazione di 3 direttive e una decisione quadro. Diverse le novità in materia di cooperazione giudiziaria civile e penale. Sotto il primo profilo, con l’articolo 7 è previsto che il Dipartimento per la giustizia minorile  e  di  comunità  del Ministero della giustizia, designato quale autorità centrale a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell’articolo 4 della Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvalga dei servizi  minorili dell’Amministrazione della giustizia e acceda alle informazioni contenute in banche dati pubbliche relative alla situazione economica dei soggetti obbligati al pagamento di alimenti. Sul fronte del funzionamento del titolo esecutivo europeo, via libera all’immediata applicazione dell’atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato di origine senza ulteriori adempimenti. In materia di immigrazione, disposto il rilascio del permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri anche prima del 14esimo anno di età.

La sezione II è interamente dedicata alla disciplina a tutela delle vittime di reati intenzionali violenti che vede l’Italia già oggetto della procedura d’infrazione 2011/4147. Con la nuova legge si dispone l’estensione del Fondo di rotazione per la solidarietà alla vittime di reati di tipo mafioso anche alle altre vittime.

2 Risposte
  • lucia di giovine
    settembre 10, 2016

    Gentile Professoressa,
    gradirei (e non credo di essere l’unica) Sue osservazioni sulla compatibilità degli artt. 11 e 12 L. n.122/2016 alla direttiva 2004/80/CE.
    In particolare, le limitazioni per l’accesso all’indennizzo previste nell’art. 11 comma 1 cpv. e art. 12 comma 1 lettere a) e b) (qualora il reo extracomunitario sia stato già espulso ed il procedimento penale si sia concluso nell’udienza preliminare con una sentenza di non luogo a procedere ex art. 13 comma 3 quater d.lgs.286/1998.
    in particolare, la limitazione sul quantum risarcibile di cui all’art. 1 secondo comma.
    cordialmente
    Lucia Di Giovine

  • Marina Castellaneta
    settembre 12, 2016

    La ringrazio per l’attenzione. E’ certamente un punto da approfondire. ci proverò appena possibile.

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