Le domande relative alla responsabilità genitoriale con al centro l’affidamento del figlio vanno devolute al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente. E questo anche quando sulla separazione giudiziale è attribuita la competenza al giudice di un altro Stato membro. Sono le sezioni unite civili della Cassazione a stabilirlo con la pronuncia n. 17676/16 depositata il 7 settembre (17676). E’ stato un cittadino italiano a rivolgersi alla Cassazione a seguito della decisione della Corte di appello di Napoli con la quale era stata attribuita la giurisdizione al giudice inglese per la domanda di separazione con addebito e di affidamento e mantenimento del figlio. La controversia vedeva al centro una coppia, il marito cittadino italiano e la moglie inglese, che si era sposata in Italia. Dopo il matrimonio, la donna era andata a vivere nel Regno Unito, dove era nato il figlio. L’uomo aveva presentato istanza di separazione al Tribunale di Torre Annunziata. I giudici, in forza del regolamento Ue n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, avevano dichiarato la giurisdizione del giudice italiano in base all’articolo 3 per le questioni attinenti alla separazione e, per connessione, anche sulle domande relative al figlio malgrado la sua residenza in Inghilterra. La donna aveva adito il Tribunale di Dartford per l’affidamento del figlio e aveva impugnato la pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata. La Corte di appello le aveva dato ragione riconoscendo la competenza del giudice inglese per ogni questione. Una posizione non condivisa dalla Suprema Corte. Per la Cassazione – che ha respinto le richieste di formulare un quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue – l’applicazione corretta del regolamento porta all’attribuzione di competenza, sulla separazione, al giudice italiano e, sulla responsabilità genitoriale, al giudice inglese tenendo conto, per di più, della necessità di mettere in primo piano il preminente interesse del minore e il criterio della vicinanza. Ed invero – osserva la Cassazione – la giurisdizione sull’affidamento del figlio può essere assorbita dal giudice competente per la separazione solo se c’è l’accordo dei coniugi e se ciò è corrispondente a un interesse superiore del minore. Situazioni che non si erano verificate nel caso di specie. Di qui la conclusione circa l’attribuzione di competenza, per la separazione, al giudice italiano in base all’articolo 3 del regolamento n. 2201, senza che si possa “fondatamente reputarsi che essa possa essere poi venuta meno per vis attrattiva della diversa causa di responsabilità genitoriale”, introdotta dinanzi al giudice inglese. A ragionare diversamente – prosegue la Suprema Corte – sarebbe leso il principio della perpetuatio jurisdictionis e della prevenzione che “precludono lo spostamento di competenza in favore del procedimento (anche se connesso) avviato all’estero successivamente al primo”. Sull’affidamento del figlio, invece, la Cassazione nega la giurisdizione del giudice italiano perché essa è devoluta in via esclusiva, in forza dell’articolo 8, alla competenza del giudice del Regno Unito.
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