Le sentenze della Corte Ue prevalgono sulle pronunce della Cassazione

L’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea vincola il giudice nazionale che è obbligato a seguire le sentenze della Corte anche se questo implica non applicare la pronuncia dell’organo giurisdizionale nazionale di grado superiore. La definizione della controversia principale,quindi, ha stabilito la Corte Ue nella sentenza di oggi (causa C-396/09, Interedil, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=20&mdatefs=10&ydatefs=2011&ddatefe=20&mdatefe=10&ydatefe=2011&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Avvia+la+ricerca), deve avvenire tenendo conto dell’interpretazione fornita dai giudici comunitari chiamati a pronunciarsi in via pregiudiziale. Pertanto, la norma nazionale di procedura che impone al giudice di grado inferiore di attenersi alle statuizioni del tribunale di grado superiore dovrà essere disapplicata per dare attuazione al dettato della Corte UE. Nella stessa sentenza, i giudici di Lussemburgo, chiamati dal Tribunale di Bari a interpretare il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, hanno precisato che il centro degli interessi principali del debitore deve essere determinato privilegiando il luogo dell’amministrazione principale della società sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili da terzi e che nel caso di trasferimento della sede statutaria della società debitrice prima della proposizione della domanda di apertura della procedura di insolvenza si deve presumere che il centro degli interessi principali sia quello della nuova sede statutaria. Per quanto riguarda la nozione di dipendenza ai sensi del regolamento, la Corte ha altresì affermato che non è sufficiente la mera presenza di singoli beni o conti bancari in uno Stato membro, ma è necessaria che vi sia una struttura dotata di un’organizzazione seppure minima e di una certa stabilità “ai fini dell’esercizio di un’attività economica”.

2 Risposte
  • Andrea
    ottobre 21, 2011

    Dovrebbe essere risapputo eppure così purtroppo non è. Bene ha fatto a ribadirlo!

  • Andrea
    ottobre 21, 2011

    ops, mi è scappata una “p” di troppo

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