Le azioni collettive non possono bloccare i ricorsi dei singoli consumatori

La sospensione automatica di un procedimento avviato dal singolo consumatore, che fa valere il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo, solo perché pende un’azione collettiva, è contraria al diritto Ue. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata il 14 aprile nelle cause riunite C-381/14 e C-385/14 (C-381:14). Al centro della pronuncia di Lussemburgo, l’interpretazione della direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori recepita in Italia con Dlgs n. 52/96, abrogato dal codice del consumo. Sono stati due clienti di un istituto di credito, che avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario, ad avviare l’azione dinanzi ai giudici spagnoli. I ricorrenti sostenevano che la clausola di tasso minimo inserita nel contratto, dovuto indipendentemente dalla fluttuazione dei tassi del mercato, era da considerare abusiva perché procurava uno squilibrio a loro danno. Poco prima, anche un’associazione di consumatori aveva avviato un’azione contro 72 istituti bancari chiedendo la cessazione dell’uso delle clausole di tasso minimo. Il giudice nazionale aveva sospeso il procedimento individuale in attesa del giudizio collettivo. Una decisione che non convince la Corte Ue. Prima di tutto, gli eurogiudici hanno chiarito che le azioni individuali e collettive hanno “obiettivi ed effetti giuridici diversi”, tanto più che le associazioni dei consumatori, che svolgono un ruolo di primo piano nel legittimo interesse a tutelare i consumatori, non si trovano in una situazione di inferiorità rispetto al professionista (in questo caso gli istituti di credito) che invece contraddistingue il singolo consumatore. Va bene – osserva la Corte – fissare regole interne per la corretta amministrazione della giustizia ed evitare decisioni giudiziarie contraddittorie, ma a patto che non si verifichi un indebolimento nella tutela dei consumatori. Se la legislazione nazionale vincola il consumatore all’esito dell’azione collettiva, malgrado abbia deciso di non prendervi parte e di procedere a un ricorso individuale, la sua tutela è attenuata e priva di effettività a causa della sospensione automatica dell’azione individuale solo perché pende il ricorso collettivo. Di qui la contrarietà al diritto Ue, evidente anche perché l’esercizio effettivo dei diritti soggettivi riconosciuti dalla direttiva “non può essere messo in discussione sulla base di considerazioni legate all’organizzazione giudiziaria di uno Stato”.

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