Le autorità nazionali possono decidere di sentire direttamente un teste senza chiedere ad altri Stati di procedere all’assunzione della prova

Sì alla cooperazione giudiziaria civile e all’assunzione rapida delle prove, ma il giudice di uno Stato membro ha diritto di procedere all’audizione di un testimone chiedendogli di comparire e interrogarlo in base alla propria legge nazionale. Non solo. Se il teste non compare e non fornisce un motivo legittimo, le autorità giudiziarie trarranno le conseguenze previste dal diritto nazionale. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza del 6 settembre 2012 (causa C-170/11, Lippens11) che ha chiarito la portata dell’articolo 1 del regolamento n. 1206/2001 del 28 maggio 2001 sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile. Sono stati i giudici olandesi a rivolgersi a Lussemburgo. Alcuni investitori, che avevano acquistato valori mobiliari da una società, avevano presentato un’azione di risarcimento danni nei confronti della società che aveva venduto le azioni. I giudici olandesi avevano emesso un provvedimento per sentire i dirigenti della società ma questi avevano chiesto di essere ascoltati in Belgio, Paese di residenza, invocando il regolamento Ue. Una conclusione non condivisa dalla Corte di Lussemburgo. Il regolamento comunitario, infatti, si propone unicamente di favorire l’assunzione transfrontaliera delle prove e prevede un sistema che permette all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di rivolgersi a quella di un altro Paese Ue chiedendo di procedere all’audizione di un teste, ma questo è unicamente uno dei mezzi di cui lo Stato può avvalersi. Pertanto, le autorità di uno Stato possono scegliere di utilizzare altri strumenti, procedendo in modo rapido ed efficiente, senza delegare alle autorità di altri Stati membri tale compito.In piena conformità al regolamento n. 1206/2001.

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