L’economia delle piattaforme digitali ha avuto un boom, con entrate quintuplicate negli ultimi quattro anni, ma i lavoratori della gig economy non hanno usufruito, in molti casi, delle garanzie e dei diritti riconosciuti ad altri lavoratori. Per rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori nello spazio europeo, l’Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 novembre, serie L (lavoro piattaforme digitali). L’atto Ue è rivolto in particolare a determinare in modo corretto la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante le piattaforme digitali (oggi circa 28 milioni nell’Unione europea che, stando alle stime di Bruxelles, arriveranno a 43 milioni nel 2025) e a stabilire regole sull’uso dei sistemi algoritmi sul luogo di lavoro, anche per fare in modo che siano superati i diversi approcci seguiti negli Stati membri, che hanno creato un quadro disomogeneo in Europa con poche garanzie per i lavoratori. Così, per assicurare norme minime comuni, la direttiva individua misure per facilitare “la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali”, per promuovere “la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali” e per migliorare “la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere”. Per quanto riguarda l’ambito di attuazione le norme si applicano a tutte le piattaforme di lavoro digitale, a prescindere dal luogo di stabilimento o dal diritto altrimenti applicabile, a condizione che il lavoro mediante piattaforme digitali organizzato tramite dette piattaforme sia svolto nell’Unione. Il capo III è dedicato alla gestione algoritmica con la previsione di limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati. Tra gli altri divieti, quello di non trattare dati personali relativi allo stato emotivo o psicologico della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali e i dati biometrici, “quali definiti all’articolo 4, punto 14), del regolamento (UE) 2016/679, di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali per stabilirne l’identità confrontandoli con i dati biometrici di persone fisiche conservati in una banca dati”.
Di grande rilievo, è stata la scelta di introdurre una presunzione legale (articolo 5) in base alla quale sussiste un rapporto di lavoro tra la piattaforma e una persona che lavora mediante tale piattaforma se si riscontrano “fatti che indicano direzione e controllo”, in base al diritto nazionale, agli accordi collettivi e alla prassi degli Stati membri. Da garantire l’accesso alla giustizia. Di conseguenza, in base all’articolo 18 gli Stati membri dovranno assicurare che i lavoratori, inclusi coloro il cui rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale sia cessato, “abbiano accesso a una risoluzione delle controversie tempestiva, efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, compreso il risarcimento adeguato del danno subito, in caso di violazioni dei loro diritti derivanti dalla presente direttiva”. Sarà più complesso applicare l’articolo 21 che impone alle piattaforme digitali di esibire le prove pertinenti che rientrano nel proprio controllo su richiesta degli organi giurisdizionali nazionali o delle autorità competenti. Inoltre, gli Stati membri devono prevedere norme che consentano agli organi giurisdizionali nazionali di ordinare “l’esibizione delle prove che contengono informazioni riservate ove le ritengano pertinenti ai fini del procedimento”.
Sul fronte delle sanzioni, esse devono essere effettive, dissuasive e proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata della violazione commessa dall’impresa e al numero di lavoratori interessati. La direttiva dovrà essere recepita entro il 2 dicembre 2026.
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