La tutela dei titolari di strumenti di debito greco non passa per Lussemburgo

Con ordinanza depositata il 25 giugno, il Tribunale dell’Unione europea chiude le porte ai risparmiatori italiani che avevano acquistato prodotti del debito sovrano greco (T-224/12, BCE). In particolare, a Lussemburgo si erano rivolti 206 ricorrenti titolari di strumenti di debito greci che hanno chiesto al Tribunale Ue di annullare la decisione 2012/153/UE della Banca Centrale europea del 5 marzo 2012 sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica, decisione poi abrogata.

Secondo i giudici Ue l’azione è irricevibile perché i ricorrenti non avevano un interesse a vedere annullato l’atto impugnato, situazione che, come è noto, preclude il ricorso giurisdizionale. In materia di ricorsi di annullamento – osserva il Tribunale – l’esistenza di “un interesse è attestata dal fatto che l’annullamento dell’atto in questione possa di per sé, produrre conseguenze giuridiche, ovvero possa, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto”. E’, quindi, necessario che la misura oggetto di ricorso produca effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci “alcun potere discrezionale ai soggetti incaricati della sua attuazione”. Ora, considerato che le dichiarazioni dei leader dell’eurozona e il Protocollo d’intesa del 1° marzo 2012 hanno lasciato alla Grecia autonomia in ordine alle garanzie da fornire ai ricorrenti e che la stessa decisione della BCE è stata abrogata, non si può ritenere che gli atti contestati abbiano un effetto automatico o siano ancora produttivi di effetti giuridici. I ricorrenti – precisa il Tribunale – “non sono direttamente riguardati dall’obbligo gravante sulla Grecia di fornire un supporto di garanzie a beneficio delle banche centrali nazionali sotto forma di un programma di acquisto” (par. 84). Pertanto, poiché i ricorrenti non hanno dimostrato il vantaggio che potrebbero ricevere dall’annullamento della decisione impugnata, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile.

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