La nozione di straniero regolarmente soggiornante deve essere interpretata in modo estensivo

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 164 depositata il 5 gennaio 2018, ha ampliato il perimetro di applicazione della nozione di straniero regolarmente soggiornante e ha accolto il ricorso di una cittadina nigeriana (164). La donna era stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato ed era stata autorizzata a rimanere in Italia nell’interesse del figlio. Tuttavia, nel 2015, il Tribunale per i minorenni di Napoli aveva revocato il patrocinio a spese dello Stato perché la donna non era regolarmente soggiornante sul territorio italiano. Di diverso avviso la Cassazione che ha accolto il ricorso. L’articolo 119 del d.P.R. n. 115 del 2002 “Testo unico in materia di spese di giustizia” – osserva la Cassazione – specifica che il trattamento relativo al patrocinio a spese dello Stato previsto per il cittadino italiano sia assicurato “allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo”. Detto questo, però, la Cassazione chiarisce che il concetto di “straniero regolarmente soggiornante” deve essere interpretato in modo estensivo, includendo anche lo straniero che ha in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale può derivare il rilascio del permesso di soggiorno. Se così non fosse si violerebbe – come sostenuto dalla ricorrente – l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Cassazione ha anche precisato che è irrilevante la circostanza che si tratti di processo civile o di affari di volontaria giurisdizione e che nel procedimento l’assistenza tecnica non sia obbligatoria perché l’istituto previsto nel d.P.R. n. 115 copre “ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale”.

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