E’ compito del Ministro della giustizia designare i membri di Eurojust che, in base alla decisione 2002/187/gai del 28 febbraio 2002 del Consiglio Ue che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, sono chiamati a svolgere una funzione di coordinamento di carattere non giudiziario. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 136 depositata il 15 aprile 2011 (http://www.cortecostituzionale.it/schedaUltimoDeposito.do;jsessionid=99642EFC2204EDC508E1D41856B86E89), ha respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 14 marzo 2005 n. 41 con la quale è stata attuata sul piano interno la decisione Ue.
Le funzioni dei membri di Eurojust – ha chiarito la Consulta – non possono, in alcun modo, essere assimilate a quelle di un organo giudiziario o giurisdizionale. Di conseguenza, non presenta alcun profilo di incompatibilità con la Costituzione la legge n. 41 del 2005 che affida la nomina del componente italiano al ministro della giustizia che decide dopo aver acquisito il parere del CSM sulle candidature.
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