I giudici inglesi dicono sì all’adozione di un parental order a vantaggio di una coppia inglese che aveva avuto due figli facendo ricorso alla maternità surrogata, con corrispettivo, in India. Per la High Court of Justice (Family Division 2011, EWHC, 3147, http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Fam/2011/3147.html&query=surrogacy&method=boolean), che si è pronunciata il 6 dicembre 2011, il provvedimento deve essere concesso anche tenendo conto della circostanza che i genitori si sono occupati dei bimbi sin dal momento della nascita e che è nell’interesse del minore l’adozione del parental order. La Corte, quindi, ha superato gli ostacoli posti dalla legislazione inglese che, con lo Human Fertilisation and Embriology Act del 1990, ammette la maternità surrogata ma senza corrispettivo. I giudici si sono avvalsi anche di una precedente pronuncia del 9 dicembre 2008 (EWHC 3030, reperibile nel sito http://www.bailii.org), con la quale, a fronte di una richiesta di una coppia inglese che aveva stipulato in Ucraina un contratto di maternità surrogata dietro corrispettivo, vietato dal diritto inglese, i giudici avevano concesso il parental order per assicurare l’effettivo interesse del minore.
Per approfondimenti sulla situazione in Italia si veda commento maternità surrogata
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