La mancata presentazione di strumenti sollecitatori non blocca il diritto all’equo indennizzo per processi troppo lunghi

Il risultato negativo nel merito del procedimento non incide sul diritto all’equo indennizzo richiesto per la durata eccessiva del processo. Ma c’è di più. La mancata presentazione o il ritardo nell’utilizzo di strumenti sollecitatori come l’istanza di prelievo non bloccano il diritto all’equa riparazione. Sono questi i principi fissati dalla Cassazione (I sezione civile), nella sentenza depositata il 14 settembre 2011 n. 18808/11, che riprende le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e blocca interpretazioni restrittive nell’applicazione del diritto all’equa riparazione per la durata eccessiva dei processi (durata del processo). La domanda di indennizzo del ricorrente era stata respinta dalla Corte di appello di Milano, malgrado il processo, solo in primo grado, dinanzi al Tar del Lazio, fosse durato 8 anni. Conclusione ribaltata dalla Cassazione secondo la quale i ritardi nella presentazione dell’istanza di prelievo non possono compromettere il diritto all’equa riparazione. Questo anche perché non può cadere sul ricorrente la responsabilità per il superamento del termine ragionevole.

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