La vicenda dei medici specializzandi ancora all’esame della Cassazione. Con sentenza n. 1850 dell’8 febbraio 2012 (specializzandi) la Suprema Corte, sezione lavoro, ha chiarito la portata e l’incidenza della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità) che fissa la prescrizione del diritto al risarcimento del danno a 5 anni. L’articolo 4 della legge di stabilità, che ha stabilito il termine quinquennale, vale unicamente per i fatti successivi alla sua entrata in vigore. Alla Suprema Corte si era rivolto il Ministero dell’Università avverso una sentenza della Corte di appello di Napoli che riconosceva il risarcimento del danno per la mancata remunerazione del periodo di specializzazione dei ricorrenti medici, ammettendo, quindi, che il danno era stato provocato dall’inadempimento riconducibile al legislatore nazionale. Il ministero si è appellato anche alla legge di stabilità e al principio dello ius superveniens costituito dalla legge n. 183/2011 che ha fissato il termine di prescrizione quinquennale. Una tesi non accolta dalla Cassazione perché la legge opera solo per l’avvenire e quindi unicamente per il mancato recepimento di una direttiva Ue successiva all’entrata in vigore della legge di stabilità. Di qui la conferma di quanto stabilito nella sentenza n. 10813 depositata il 17 maggio 2011 con cui la Suprema corte aveva precisato che la prescrizione per queste azioni ha carattere decennale, specificando che il dies a quo decorre dal momento in cui il legislatore adotta il provvedimento di recepimento. Se non lo fa, il termine di prescrizione non opera e, di conseguenza, l’azione di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell’inadempimento statale, non si prescrive mai.
si veda il post del 19 maggio 2011
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