La Grande Camera chiarisce i termini processuali per la presentazione dei ricorsi a Strasburgo

Una pronuncia nel segno del rafforzamento della certezza del diritto e dell’obbligo di interpretare le condizioni di ricevibilità fissate dall’articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in base al diritto convenzionale e non secondo il diritto interno. Con la pronuncia del 29 giugno 2012 nel caso Sabri Günes contro Turchia (AFFAIRE SABR GNE c TURQUIE), la Grande camera, il massimo organo giurisdizionale della Corte, determina i criteri da utilizzare nel calcolo del termine di 6 mesi – con riguardo al dies a quo e al dies ad quem -il cui rispetto è necessario per presentare ricorso alla CEDU. Alla Corte si era rivolto un cittadino turco che aveva subito dei danni fisici durante lo svolgimento del servizio militare. Aveva ottenuto un indennizzo ritenuto non sufficiente. Tuttavia, le sue richieste di rivalutazione erano state respinte. Di qui il ricorso a Strasburgo presentato il 29 maggio 2006 e non il 28 maggio (data in cui cadeva il termine di 6 mesi). Il Governo aveva eccepito il mancato rispetto della condizione di ricevibilità che fissa il termine di presentazione del ricorso entro 6 mesi dalla pronuncia definitiva. La Camera, con la pronuncia del 24 maggio 2011, aveva dato torto al Governo: è vero che il ricorso era stato presentato il giorno dopo la scadenza ma questo perché esso cadeva in un giorno festivo in Turchia. Una conclusione non condivisa dalla Grande Camera. Prima di tutto, precisano i giudici internazionali, i termini processuali fissati per la presentazione dei ricorsi a pena di decadenza dell’azione devono essere interpretati prescindendo dal diritto interno per assicurare certezza giuridica a livello internazionale. La Corte ha così chiarito che il computo dei termini va calcolato tenendo conto che esso decorre, per quanto riguarda il dies a quo, dal giorno successivo a quello della pronuncia o della notifica o del deposito della pronuncia e per il dies ad quem nel giorno di scadenza dei sei mesi, senza che abbiano rilievo festività interne. D’altra parte – osserva la Grande Camera – questi termini consentono ampio margine di azione ai ricorrenti e questo anche nel caso di festività tenendo conto che grazie alle nuove tecnologie, dalla posta elettronica al fax, le festività non incidono sulla presentazione dei ricorsi.

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