La Corte di giustizia dell’Unione europea dovrà risolvere nei prossimi mesi taluni quesiti pregiudiziali relativi all’interpretazione di alcuni regolamenti in materia di cooperazione giudiziaria civile.
In particolare, per quanto riguarda il regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il Tribunale di Porto ha chiesto (causa C-315/10, rinvio pregiudiziale) se sia possibile una connessione di cause malgrado le autorità giudiziarie portoghesi abbiano declinato la propria competenza in relazione a una domanda relativa a un credito qualora dinanzi ai giudici portoghesi sia stata presentata un’altra domanda contro il debitore e nei confronti del terzo cessionario di un credito.
Dalla Corte Suprema irlandese, invece, arriva un quesito sul regolamento 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (C-400/10 2003). I giudici irlandesi vogliono comprendere se detto regolamento, interpretato alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, osti a una normativa interna che subordina il diritto di affidamento idoneo a consentire il trasferimento del minore nel suo Paese di residenza abituale illecito a una decisione del giudice nazionale che attribuisca al genitore l’affidamento del figlio.
Aggiungi un commento