La Corte suprema inglese sulla giurisdizione esclusiva in materia di diritto societario – The UK Supreme Court on the exclusive jurisdiction under Article 24 of the Regulation No. 1215/2012

La Corte suprema inglese, con la sentenza nel caso Akçil e altri contro Koza Ltd e un altro ([2019] UKSC 40), depositata il 29 luglio (uksc-2017-0195-judgment), ha bocciato l’interpretazione ampia dell’articolo 24, par. 2 (competenza esclusiva in materia di società) del regolamento 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha escluso l’applicazione della norma a ogni controversia legata, solo indirettamente, all’attività di una società controllata inglese. La Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte Ue in forza della teoria all’atto chiaro e ha così bocciato la scelta della Corte di appello inglese che aveva ritenuto che sussistesse la giurisdizione dei tribunali britannici per ogni controversia relativa all’attività della controllata inglese con la società madre turca, colpita da diverse misure decise dal Governo turco. La società inglese aveva apportato modifiche alla struttura della società e ne era nata una controversia con quella turca; la Corte di appello inglese aveva ritenuto che ci fosse la giurisdizione in base all’articolo 24. Così, gli azionisti della società registrata in Turchia hanno fatto ricorso alla Corte suprema inglese secondo la quale l’articolo 24, par. 2, che conferisce la giurisdizione esclusiva “in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi”, alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede”, comporta l’attribuzione di competenza a un giudice, prescindendo dalla valutazione circa possibili soluzioni diverse da parte di altri tribunali. L’applicazione della norma – osserva la Corte suprema – serve ad evitare sentenze contraddittorie sulla stessa causa da parte di giudici di diversi Stati membri ma, come stabilito dalla Corte di giustizia dell’unione europea, nelle cause C-144/10 e C-372/07, la norma deve essere interpretata restrittivamente in quanto eccezione alla regola generale dell’articolo 4 che fissa la competenza generale attribuendola al giudice del domicilio del convenuto. La Corte suprema ha così ritenuto che l’interpretazione dell’articolo 24 adottata dalla Corte di appello non poteva essere condivisa perché non era possibile estendere la competenza del giudice inglese, in base all’articolo 24, anche a un’azione, relativa alla società turca e alla nomina dei trustees da parte delle autorità turche, che non rientravano in quel perimetro applicativo anche perché le vicende non erano indissolubilmente legate. Di qui il nuovo procedimento dinanzi alla Corte di appello, richiesto dalla società turca, e l’esclusione del rinvio pregiudiziale alla Corte Ue in forza della teoria dell’atto chiaro. 

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