Con un verdetto raggiunto a maggioranza (3 giudici a favore e 2 contrari), la Corte suprema inglese, con sentenza del 1° luglio ([2020]UKSC30, UKSC) ha riconosciuto, in base al regolamento n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e la cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, la competenza dei tribunali inglesi sull’adozione di un’ordinanza sulle obbligazioni alimentari richiesta da una donna che, mentre era in corso il divorzio in Scozia, luogo della vita matrimoniale della coppia, si era rivolta, in ragione del fatto che ormai viveva in Inghilterra, ai giudici inglesi. Questi i fatti. La coppia si era sposata in Inghilterra ma viveva in Scozia. Dopo la separazione, la donna era tornata in Inghilterra e presentato una domanda di divorzio, mentre il marito si era rivolto ai giudici scozzesi. La ex moglie aveva poi accettato la competenza dei giudici scozzesi sul divorzio, presentando, però, un’istanza per il mantenimento in Inghilterra. Il marito si era opposto, ma i giudici inglesi avevano riconosciuto la propria competenza. Di qui il ricorso alla Corte suprema che, però, ha dato torto all’uomo, riconoscendo, inoltre, l’applicabilità del regolamento Ue anche a una questione relativa alla giurisdizione tra Scozia e Inghilterra.
Punto centrale affrontato dalla Corte Suprema è se applicare le norme Ue relative al regolamento, incorporate nell’ordinamento interno, che consentono di rivolgersi a un giudice diverso per le questioni relative alle obbligazioni alimentari rispetto a quello adito per il divorzio o se applicare il principio di common law del forum non conveniens che porterebbe alla giurisdizione scozzese in virtù della stretta connessione con le parti e in ragione della circostanza che i giudici scozzesi erano competenti per il divorzio. Per la Corte Suprema, che ha richiamato in diverse occasioni la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio del forum non conveniens non può essere applicato. Inoltre, la Corte esclude che la questione sulle obbligazioni alimentari possa essere considerata, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 4/2009, come una causa connessa rispetto a quella pendente dinanzi ai giudici scozzesi e, di conseguenza, ha concluso nel senso che i giudici inglesi non possono declinare la propria giurisdizione a favore dei tribunali scozzesi. Di qui l’affermazione della giurisdizione, in base all’articolo 3 del regolamento, dei tribunali inglesi sulle questioni relative alle obbligazioni alimentari.
Aggiungi un commento