Per la Corte internazionale di giustizia la sentenza del Tribunale amministrativo dell’organizzazione internazionale del lavoro depositata il 3 febbraio 2010, n. 2867 è valida. Con il parere consultivo reso il 1° febbraio 2012 (http://www.icj-cij.org/docket/files/146/16871.pdf), i giudici della Corte dell’Aja hanno riconosciuto la validità della pronuncia nella quale non vi erano errori essenziali, dopo aver accertato la propria competenza a pronunciarsi in base all’articolo XII dell’allegato allo Statuto del Tribunale amministrativo, dell’articolo 96 della Carta dell’Onu e dell’articolo 65 dello Statuto.
Alla Corte si era rivolto il Fondo internazionale sullo sviluppo agricolo alle prese con una controversia tra una dipendente a tempo determinato e i vertici del Fondo secondo i quali il contratto lavorativo era cessato e nulla era più dovuto alla dipendente. La donna si era rivolta al Tribunale amministrativo che, di fatto, con sentenza del 2010, le aveva dato ragione, condannando il Fondo al pagamento di alcune somme. Di qui la richiesta di parere alla Corte che ha ritenuto valido il giudizio del Tribunale amministrativo.
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