La Corte europea abbandona il criterio cronologico nella trattazione dei casi

Troppi i procedimenti che gravano sulla Corte europea, con la conseguenza che, a seguire l’ordine cronologico, alcuni casi considerati prioritari perché, per esempio, il ricorrente si trova in stato di detenzione, sono trattati con troppo ritardo. Di qui la scelta di Strasburgo di adottare una nuova politica in materia di trattamento dei procedimenti (http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/AA56DA0F-DEE5-4FB6-BDD3-A5B34123FFAE/0/2010__Priority_policy__Public_communication.pdf), grazie all’articolo 41 del regolamento di procedura, che permette ai giudici internazionali di fissare un’agenda che tenga conto non più della data di deposito dei ricorsi, ma dell’importanza e dell’urgenza delle questioni sollevate nei ricorsi. Questo, secondo la Corte, l’ordine da seguire: 1) casi urgenti; 2) casi suscettibili di incidere sull’efficacia del sistema della Convenzione o che sollevano questioni di carattere generale; 3) affari la cui soluzione riguarda i cosiddetti «core rights» (articoli 2, 3, 4 e 5, par. 1); 4)casi potenzialmente fondati; 5) ricorsi che sollevano questioni già trattate in una sentenza pilota (casi ripetitivi); 6) ricorsi che pongono un problema di ricevibilità; 7) ricorsi manifestamente irricevibili.

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