La Corte di Cassazione interviene sulla legge applicabile in caso di incidenti stradali. Chiarimenti anche sulle norme di applicazione necessaria contenute nel codice delle assicurazioni

Per individuare la legge da applicare al fine di stabilire l’entità di un risarcimento conseguenza di un incidente stradale è necessario attuare l’articolo 61 della legge n. 218/1995 di riforma del sistema di diritto internazionale privato italiano. E questo anche quando l’incidente, avvenuto in Italia, coinvolge un conducente e una vittima della stessa nazionalità. Lo ha chiarito Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 7932/2012 depositata il 18 maggio con la quale la Suprema Corte ha precisato i rapporti tra articolo 62 e articolo 61 della legge n.218/95 in caso di incidenti stradali in Italia che vedono coinvolti stranieri, residenti nel Paese di cui hanno la nazionalità.

La vicenda ha preso il via dal ricorso presentato dagli eredi di un cittadino rumeno vittima di un incidente stradale avvenuto in Italia a bordo di un pulman di proprietà di un tour operator rumeno, guidato da un cittadino di quello Stato. I giudici di merito non avevano ritenuto applicabile la legge rumena per la quantificazione dell’indennizzo per due motivi. In primo luogo perché l’articolo 62, comma 2 della legge n. 218/1995 prevede che se il fatto illecito coinvolge soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti debba essere applicata la legge di tale Stato ma, nel caso in esame, era stato citato in giudizio anche l’UCI (Ufficio centrale italiano di assicurazioni), ossia una società italiana, che non era solo domiciliataria ma legittimata passiva. In secondo luogo, poiché si trattava di quantificare l’indennizzo, la legge applicabile doveva essere quella prevista dall’articolo 61, norma che  si occupa delle obbligazioni nascenti dalla legge. Alla Suprema Corte avevano fatto ricorso sia i cittadini rumeni danneggiati ritenendo l’indennizzo troppo basso, sia l’UCI secondo la quale i giudici di appello avevano errato nel non applicare l’articolo 62, comma 2. In quest’ultima ipotesi sarebbe stata richiamata le legge rumena con la probabilità che l’indennizzo sarebbe stato ancora più basso. La Corte di Cassazione non ha accolto i motivi addotti dall’UCI e, sul punto della determinazione della legge applicabile, ha condiviso in pieno le conclusioni dei giudici di merito.

Giusto, quindi, non ritenere applicabile l’articolo 62, comma 2 della legge n. 218/95  anche se il fatto illecito coinvolge cittadini di un medesimo Stato, lì residenti se è legittimata passiva anche una società italiana. Inoltre – prosegue la Suprema Corte –  poiché l’obbligazione dedotta in giudizio ha origine in rapporto di natura legale, la legge da applicare per determinare l’entità di un risarcimento conseguenza di un incidente stradale deve essere quella dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l’obbligazione. Questo vuol dire che anche nel caso di incidenti stradali che coinvolgono cittadini dello stesso Stato la norma da applicare non è l’articolo 62 che si occupa solo dell’an della responsabilità ma l’articolo 61 perché l’entità del risarcimento è un’obbligazione derivante dalla legge. Applicabile, quindi, la lex loci facti ossia, in questo caso, la legge italiana. A ciò si aggiunga – ha osservato la Corte – che gli articoli 125 e 126 del codice delle assicurazioni (Dlgs n. 209/2005) sono norme di applicazione necessaria operanti malgrado il richiamo della legge straniera.

Esclusa, in ultimo, la tesi dell’UCI secondo il quale l’importo da liquidare doveva tenere conto della realtà socioeconomica in Romania, Paese nel quale vivono i parenti delle vittime.

Si ringrazia Il Sole 24 ore per la sentenza.

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