La Corte di appello inglese interviene sull’interpretazione del Protocollo di Montreal

La legge interna, adottata per dare applicazione a un trattato internazionale, deve essere interpretata secondo tale atto, tenendo conto degli obiettivi del trattato e della necessità di interpretare gli strumenti internazionali in modo uniforme a armonioso per gli Stati. E’ quanto risulta dalla lettura della sentenza Thacker v. R. [2021]EWCA Crim 97, depositata il 29 gennaio 2021 (interpretazione), con la quale la Corte di appello, sezione penale, ha accolto, almeno in parte, il ricorso di alcuni attivisti appartenenti al gruppo “Stansted 15”. Gli attivisti, sotto l’insegna “End Deportations”, avevano impedito a un aereo, con a bordo 60 migranti, alcuni dei quali richiedenti asilo, che dovevano essere rimpatriati in diverse zone dell’Africa, di decollare. Gli attivisti, che non avevano compiuto atti di violenza, limitandosi ad un’azione pacifica con una resistenza passiva volta a bloccare il decollo, in un primo tempo erano stati accusati di violazione della proprietà per aver tagliato una recinzione ed essere entrati nella pista di decollo. Successivamente i capi di imputazione erano basati sul National Maritime Security Act, che aveva consentito l’adattamento alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell’aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971 e al suo Protocollo, concluso a Montreal il 24 febbraio 1988, all’indomani di alcuni attentati terroristici in Europa. I due accordi – precisa la Corte di appello – si occupano di fattispecie del tutto diverse, come la distruzione di un aeromobile, danni al velivolo tali da impedirne il volo, attentati alla sicurezza dell’aeromobile in volo. E’ evidente che l’azione degli attivisti non aveva le indicate caratteristiche poiché si trattava di una dimostrazione pacifica, con la violazione di alcune regole ma non certo di portata e gravità analoga a quella contemplata dal Protocollo del 1988. La Corte di appello ha analizzato gli atti preparatori (par. 43 ss.) e ha rilevato che non risulta che le regole del Protocollo debbano essere applicate solo ad atti di natura terroristica. Detto questo, però, l’atto internazionale riguarda comportamenti di una certa gravità (con esclusione, quindi, di altri atti dal suo campo di applicazione), senza dimenticare che per il delegato francese il Protocollo non doveva essere applicato a fattispecie come manifestazioni o scioperi. Così, la Corte di appello ha annullato la condanna.

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