La CEDU applica il filtro previsto dal Protocollo n. 14

Si delinea con maggiore chiarezza la portata della nuova condizione di ricevibilità introdotta con l’entrata in vigore, il 1° giugno 2010, del Protocollo n. 14. Con la decisione del 19 ottobre (Rinck contro Francia, ricorso n. 18774/09, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=7&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=62282027&skin=hudoc-fr), la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso di un cittadino francese che si era rivolto a Strasburgo ritenendo che la Francia avesse violato l’articolo 6 della Convenzione europea perché nell’ambito di un procedimento che lo aveva visto responsabile per eccesso di velocità e condannato al pagamento di una multa di 150 euro, non era stata accolta la sua istanza di presentazione di ulteriori prove tecniche. Per la Corte europea, infatti, il ricorrente non aveva subito un “pregiudizio importante”, che costituisce l’elemento principale della condizione di ricevibilità, tanto più che la multa comminata non avrebbe avuto conseguenze significative sulla sua vita personale e sulle sue finanze. Per la Corte, inoltre, non vi è una necessità di un esame nel merito per garantire il rispetto dei diritti dell’uomo, anche perché  la questione era stata «debitamente esaminata da un tribunale interno».

si vedano anche i post del 29 giugno e del 29 luglio 2010.

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