La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 13189 del 14 maggio 2024, ha chiarito che l’assenza di un’unione autentica e la mancanza di un’affectio coniugalis non permette di considerare un matrimonio come effettivamente sussistente e, di conseguenza, è corretto negare il permesso di soggiorno a una donna che asserisce di essere sposata con un cittadino italiano senza che sia presente un vero legame affettivo (ordinanza). Non basta, quindi, il dato formale perché è indispensabile dimostrare l’effettività del vincolo per evitare un abuso del diritto.
La vicenda aveva al centro il ricorso di una cittadina brasiliana che asseriva di essere sposata con un cittadino italiano e di avere così diritto al permesso di soggiorno. Il Tribunale di Milano prima, e la Corte di appello poi, avevano respinto l’istanza della donna che si è così rivolta alla Suprema Corte che, però, ha confermato l’operato dei precedenti organi giurisdizionali. Per la Cassazione, ai fini dell’accertamento dell’esistenza effettiva del matrimonio, hanno rilievo le Linee guida elaborate dalla Commissione europea che impongono l’esclusione dalla concessione del permesso di soggiorno le richieste basate sull’abuso del diritto comunitario anche alla luce del manuale redatto da Bruxelles sul modo di affrontare la questione dei presunti matrimoni fittizi tra cittadini dell’UE e cittadini di paesi terzi nel quadro della normativa dell’Unione in materia di libera circolazione dei cittadini dell’UE (Comunicazione Commissione) che ha indicato gli elementi che fanno presumere tale abuso (si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/freno-ai-matrimoni-fittizi-pubblicato-un-manuale-guida-della-commissione-ue.html). In particolare, sono stati elencati alcuni criteri indicativi che mostrano il legame, tra i quali la durata, l’esistenza di un domicilio comune, un impegno giuridico-finanziario come l’esistenza di un’ipoteca per l’acquisto di una casa, la durata dal matrimonio, nonché alcuni parametri indice di un abuso del diritto come l’entrata o il soggiorno irregolare del cittadino straniero nello Stato membro, “la mancanza di incontro personale dei coniugi prima della celebrazione, la corresponsione di una somma di denaro o altra utilità e la mancata convivenza dopo il matrimonio”. Le decisioni dei giudici di merito sono state fondate sui criteri della Commissione europea, con la conseguenza che è stata accertata l’esistenza di un matrimonio fittizio. Nel caso in esame, infatti, la donna era entrata in modo illegale in Italia e non aveva dimostrato la pregressa conoscenza del marito e un legame effettivo. Respinto così, anche alla luce dei criteri stabiliti a livello Ue, il ricorso.
Aggiungi un commento