La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7210/13 depositata il 21 marzo 2013, contribuisce a delimitare ulteriormente l’applicazione della condizione di reciprocità fissata dall’articolo 16 delle preleggi al codice civile in base al quale lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità (reciprocità). Tra una società italiana e un cittadino iraniano era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Tuttavia, successivamente, il cittadino iraniano aveva invocato il mancato rispetto della condizione di reciprocità e aveva chiesto la nullità del contratto. In primo grado, il tribunale gli aveva dato ragione ritenendo che il mancato accertamento del rispetto della condizione di reciprocità comportava una violazione di una norma imperativa (articolo 1418 del codice civile) e quindi la nullità del contratto. Di diverso avviso i giudici di appello che avevano dichiarato la richiesta inammissibile e addossato la responsabilità della mancata conclusione del contratto al ricorrente. Il cittadino iraniano si era così rivolto alla Cassazione che gli ha dato torto confermando, con modifiche nelle motivazioni, il giudizio di appello.
Prima di tutto, la Cassazione ha chiarito che la condizione di reciprocità non è sempre applicabile. Dal suo ambito di applicazione, infatti, sono esclusi i diritti inviolabili della persona che devono essere assicurati anche agli stranieri senza alcun limite. A ciò si aggiunga l’obbligo di interpretare la condizione di reciprocità secondo una lettura costituzionalmente orientata. Ora, le forme di esercizio dell’autonomia negoziale che servono per acquistare beni immobili non rientrano tra le questioni inerenti ai diritti fondamentali e sono sottoposte alla condizione di reciprocità che, d’altra parte, serve a spingere gli Stati diversi da quelli appartenti all’Unione europea ad adottare una legislazione più liberale nei confronti di cittadini italiani che si trovano all’estero. Tuttavia, precisa la Cassazione, poiché la condizione di reciprocità da regola è divenuta eccezione essa deve essere esclusa in tutti i casi in cui lo straniero sia titolare di un permesso di soggiorno. Proprio questa la situazione del ricorrente che, quindi, non aveva limiti nell’esercizio dell’autonomia negoziale. Di conseguenza, la vicenda contrattuale è stata giustamente sottratta all’ambito di applicazione della reciprocità.
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