La Cassazione interviene sulle misure di prevenzione basate su prescrizioni troppo generiche

Le prescrizioni come “vivere onestamente” e “rispettare le leggi dello Stato” valutate per l’applicazione di misure di sorveglianza speciale sono troppe generiche. Di conseguenza, va annullata la sentenza della Corte di appello che ha inflitto una condanna per violazione delle misure di sorveglianza speciale in relazione alle indicate prescrizioni. E’ la Corte di cassazione, sesta sezione penale, a stabilirlo con la sentenza n. 33907/17 depositata il 12 luglio (33907).

Prima di tutto la Suprema Corte ha ricordato che le prescrizioni generiche al centro della vicenda sono state già bocciate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 282/2019. A ciò si aggiunga – prosegue la Cassazione – la circostanza che la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza De Tommaso (ricorso n. 43395/09) resa dalla Grande Camera il 23 febbraio 2017, ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 sulla libertà di circolazione, ritenendo che le misure di sorveglianza speciale avevano sì un fondamento nella legge, ma la loro applicazione era legata a un apprezzamento in prospettiva dei tribunali nazionali tanto più che la stessa Corte costituzionale non ha identificato con certezza la nozione di “elementi di fatto” o i comportamenti specifici da classificare come indice di pericolosità sociale. A seguito dell’intervento di Strasburgo, la Cassazione, già in altra occasione, ha affermato che la condotta di colui che viola gli obblighi collegati alla misura di sorveglianza speciale non può avere ad oggetto la prescrizione di “vivere onestamente” e di “rispettare le legge”. Questo proprio a causa del fatto che si tratta di prescrizioni generiche e indeterminate. Di qui l’annullamento parziale della sentenza impugnata.

Cfr. il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/misure-di-prevenzione-personale-bocciate-da-strasburgo.html

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