La Cassazione interviene sui requisiti fissati dalla Corte di Strasburgo per misurare lo spazio in cella

La Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 32412, depositata il 9 agosto (32412), torna sui criteri per determinare lo spazio individuale minimo di tre metri quadrati necessario per evitare una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che stabilisce il divieto di trattamenti inumani o degradanti. Il ricorso è stato presentato da un detenuto a seguito del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva respinto la sua richiesta di indennizzo per le condizioni nel carcere di Caltanissetta e Palermo. L’uomo sosteneva che non aveva usufruito dello spazio individuale all’interno delle celle in cui pernottava e che vi era stato un errore nel calcolo dello spazio occupato dal letto singolo. La Cassazione, chiarito che ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati è necessario applicare la giurisprudenza di Strasburgo, ha ribadito che “non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all’altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno”. In questo senso si è già formata una giurisprudenza consolidata che impone di detrarre gli arredi tendenzialmente fissi al suolo come i letti a castello. Tale giurisprudenza, seppure riferita ai letti a castello, si applica anche a quelli singoli che devono essere esclusi dalla “superficie utile a soddisfare la primaria esigenza di movimento dei soggetti ristretti”. Pertanto, la Cassazione ritiene che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2021, seppure riferito ai letti a castello, vada esteso anche ai letti singoli in ragione della necessaria univocità della chiave argomentativa. Così, per la Suprema Corte “il giusto criterio di calcolo, al fine di stabilire l’umanità della detenzione in rapporto allo spazio di movimento garantito al soggetto recluso, è in definitiva quello che impone di detrarre la superficie occupata dai letti singoli dallo spazio disponibile nella cella”. Accolto, così, il ricorso, con annullamento dell’ordinanza impugnata, con riguardo al periodo di detenzione nel carcere di Palermo. 

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