La Cassazione circoscrive l’applicazione della sentenza CEDU nel caso Grande Stevens

I principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Grande Stevens del 4 marzo 2014 implicano unicamente l’applicazione delle regole sul giusto processo senza che il principio della lex mitior debba trovare attuazione con riferimento a sanzioni qualificate come amministrative nell’ordinamento interno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 4114 depositata il 2 marzo (4114_2016). A ricorrere alla Cassazione, un istituto di credito e un amministratore ai quali era stata erogata dalla Consob una sanzione amministrativa per l’illecito di cui all’articolo 191 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 contenente il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52″, come modificato dal Dlgs 72/2015. Il ricorso in Cassazione è stato fondato, tra gli altri motivi, anche sulla mancata applicazione dei principi stabiliti nella sentenza Grande Stevens. In modo non convincente, la Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo che non vi possa essere un’estensione dei principi in materia penale al campo degli illeciti amministrativi tanto più che dall’indicata pronuncia della Corte europea deriverebbe solo che le regole sull’equo processo si applicano ai procedimenti sanzionatori che prevedono conseguenze patrimoniali rilevanti. Questo – prosegue la Cassazione – senza che i principi propri della materia penale possano essere trasposti a quella degli illeciti amministrativi. Di conseguenza,”i principi declinati nella sentenza Grande Stevens vanno considerati nell’ottica del giusto processo, ma non possono portare a ritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificata come amministrativa dall’ordinamento interno”. Di qui la conclusione della non applicazione del principio del favor rei, ma quello del tempus regit actum proprio delle sanzioni amministrative.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/le-sanzioni-amministrative-gravi-devono-essere-qualificate-come-penali-nulla-la-riserva-italiana-sul-principio-ne-bis-in-idem-del-protocollo-cedu.html

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