La Cassazione chiede un’interpretazione restrittiva nell’applicazione delle eccezioni all’esecuzione di un mandato di arresto europeo

La giurisdizione del giudice italiano sussiste solo quando almeno un frammento dell’azione delittuosa si è realizzato sul territorio italiano. Non può, quindi, essere negata la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo in base all’articolo 18, lett. p) della legge n. 69/2005 che esclude la consegna se il mandato riguarda reati commessi in tutto o in parte sul territorio se in Italia sono posti in essere meri atti preparatori. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione feriale, con sentenza depositata il 20 settembre 2011 (34352 MAEc_29020111001it00050006). La Corte di appello di Brescia aveva disposto la consegna di un detenuto in Italia sulla base della richiesta della procura della Repubblica di Hof (Germania). Il detenuto era imputato per associazione a delinquere finalizzata a furti con scasso compiuti in Germania. Il ricorrente si era rivolto alla Cassazione ritenendo che l’associazione a delinquere era stata realizzata in Italia e non in Germania e quindi doveva essere applicata l’eccezione alla consegna prevista dall’articolo 18, lett. p). Una tesi bocciata dalla Cassazione secondo la quale le condotte tipiche del reato di furto erano state compiute in Germania e non in Italia. Di qui l’inapplicabilità dell’articolo 18, lett. p) e il via libera alla consegna. Né – precisa la Cassazione – può essere bloccata la consegna se in Italia è in svolgimento un procedimento penale avviato dopo la richiesta delle autorità tedesche (articolo 18, lett. o).

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