La connessione soggettiva e oggettiva tra cause nelle quali sono convenute due società, una con sede legale in Italia e l’altra in Svizzera, porta all’affermazione della giurisdizione del giudice italiano in base all’articolo 6 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 tra Unione europea e Svizzera sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (poi modificata), che contiene norme analoghe prima alla Convenzione di Bruxelles del 1968 e poi al regolamento Ue Bruxelles Ibis (n. 1215/2012). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 4294/22 depositata il 10 febbraio (Giurisdizione -Marchio).
E’ stata la Ferrari s.p.a. a rivolgersi alla Cassazione con un’impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano e confermato la pronuncia del Tribunale di Modena con la quale era stato chiarito che la produzione e la commercializzazione di automodelli realizzati dalla società Brumm non portava a una violazione dei diritti di privativa industriale della Ferrari s.p.a. e della Ferrari Idea s.a., società di diritto svizzero. La Cassazione ha respinto il ricorso e ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano sulla base della Convenzione di Lugano. L’articolo 5, infatti, prevede che il convenuto domiciliato in uno Stato contraente possa essere citato in un altro Stato contraente, nel caso di delitti o quasi-delitti, “davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”. Chiarito che le norme della Convenzione di Lugano vanno interpretate in modo analogo alla Convenzione di Bruxelles del 1968, la Cassazione ha precisato che va anche considerato che, in caso di pluralità di convenuti, è possibile rivolgersi al giudice “nella cui circoscrizione è situato il domicilio di essi”. La Cassazione richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea la quale ha evidenziato che nel caso di connessione di cause esiste un’esigenza di trattazione unica per evitare soluzioni confliggenti. Nell’azione di accertamento negativo della contraffazione, la Brumm ha citato la società Ferrari s.p.a., società italiana, e la Ferrari Idea s.a., di diritto svizzero e i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la giurisdizione italiana sia per le ragioni di connessione sia perché il luogo di produzione del danno nella sfera della società danneggiata era in Italia. Un ragionamento corretto, per la Cassazione che, definita la giurisdizione del giudice italiano, ha rimesso il caso alla Prima sezione civile.
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